| STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CINQUANTAMILAnoi"
SEDE,
COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
Art.1)
E' costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile
l'Associazione Culturale denominata CINQUANTAMILAnoi.
Art.2)
L'Associazione ha sede legale a Perugia, via Annibale Vecchi
31, ed ha durata illimitata.
Art.3)
L'Associazione non ha fini di lucro ed è libera ed
indipendente da ogni partito politico.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art.4)
L'Associazione è una libera associazioni tra cittadini
d'Europa, senza distinzioni di sesso, età, condizione
sociale, ideologia politica od altro, ed esprime il desiderio
di vivere insieme un'esperienza morale, culturale e sociale
di partecipazione attiva ed indipendente all'evoluzione del
sistema politico, economico e sociale del paese e del mondo.
L'Associazione, per questo, promuove innanzitutto servizi
di informazione sui diritti del cittadino ed in particolare
sui diritti riguardanti la libera circolazione delle idee
e le forme di democrazia diretta riconosciute dalle diverse
Costituzioni europee nonché dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani.
Allo scopo di agevolare la partecipazione diretta dei cittadini,
l'Associazione edita una propria pubblicazione, "FUTURANDO",
distribuita gratuitamente.
Attraverso questa iniziativa editoriale, di redazione popolare,
si dà la possibilità a chiunque desideri sottoporre
all'opinione pubblica le proprie idee (considerazioni, opinioni
o proposte su temi di pubblico interesse) di pubblicare gratuitamente
un proprio articolo.
L'associazione intende contribuire allo sviluppo culturale
e civile dei Soci anche attraverso la costituzione di altri
spazi per libere opinioni (sondaggi d'opinione, interviste
filmate, talk-show televisivi), allo scopo di contribuire
ad una crescita della libertà di espressione ed informazione.
L'associazione si impegna a promuovere i diritti di libera
e diretta partecipazione democratica, gestendo iniziative
e attività culturali atte a conseguire una più
elevata qualità della vita per tutti nonché
a offrire un'opportunità di crescita culturale e morale
per i Soci.
Per questo l'Associazione si pone come neutrale centro di
raccolta delle firme a sostegno di tutto ciò che verrà
pubblicato dai Soci sul giornale "FUTURANDO": proposte
di legge, petizioni e quant'altro possa costituire un'alternativa
di interesse comune.
In tal modo l'Associazione intende favorire la nascita spontanea,
intorno ad ogni proposta, di un numero di sostenitori tale
da smuovere le autorità competenti ad operare in quella
direzione.
L'Associazione si impegna, infatti, a contattare ed informare
le autorità pubbliche che in qualche modo possano essere
coinvolte dalle proposte più sostenute, per stimolarle
ad una dinamica e democratica collaborazione tra governanti
e governati.
L'Associazione informa chiunque ne faccia richiesta, tramite
l'invio gratuito (salvo le spese di abbonamento postale) della
pubblicazione "FUTURANDO", sulla propria attività.
L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi
anche attraverso:
- la realizzazione di banchetti su pubbliche vie o piazze
per la raccolta delle firme;
- la diffusione della propria attività istituzionale
con concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, congressi,
tavole rotonde, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando
tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa
vigente e dello Statuto sociale;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni
con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia
con quelli dell'Associazione;
- la gestione di strutture pubbliche messe a disposizione
degli enti locali al fine di diffondere i benefici della propria
attività istituzionale a tutti i cittadini;
Art.5)
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali,
persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità
del presente statuto, intendono partecipare e fruire delle
attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento
delle stesse.
Art.6)
I Soci possono essere ordinari e Soci fondatori.
I Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione.
Per assumere la qualifica di Socio ordinario è necessario
presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione
con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo
di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni
degli organi sociali.
Qualora si inviino propri articoli, si rinuncia a qualsiasi
diritto d'autore e si autorizza l'associazione ad effettuare
sintesi che non alterino il contenuto qualora, per motivi
di spazio, si rendessero necessarie.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare,
entro trenta giorni. In caso di non ammissione l'interessato
potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta
giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima
convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente,
e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo
art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
Art.7)
I Soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione,
la tessera sociale di validità un anno, di usufruire
di tutte le strutture, dei servizi, delle attività,
delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione,
nonché di intervenire con diritto di voto attivo e
passivo nelle Assemblee.
Art.8)
I soci sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione,
la cui entità e modalità di pagamento vengono
determinate dal Consiglio Direttivo.
E' possibile, per particolari motivi ritenuti idonei dal Consiglio
Direttivo, essere ammessi come soci anche gratuitamente o
con libera sottoscrizione.
Tutti i soci sono altresì tenuti all'osservanza dello
Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art.9)
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto,
ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi
sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e
delle quote sociali senza giustificato motivo. Le espulsioni
e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza
dei suoi membri.
I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda,
essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I Soci espulsi o radiati che con il loro comportamento scorretto
hanno arrecato danno all'immagine e al buon nome dell'Associazione
saranno riammessi soltanto dopo parere favorevole del Consiglio
Direttivo.
I Soci che arrecano danni materiali alle strutture o attrezzature
del circolo, oltre che a rifondere il danno materiale, potranno
essere sospesi a tempo determinato o espulsi definitivamente.
Per la riammissione di detti Soci è necessario oltre
al delibera favorevole del Consiglio Direttivo una presentazione
a garanzia di un altro Socio.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.10)
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Art.11)
All'Assemblea sovrana dei Soci spettano i seguenti compiti:
a)discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi
e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e
degli altri organi dell'associazione;
c) approvare le linee generali del programma di attività
dell'Associazione;
d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
f) deliberare su ogni argomento e straordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri
organi dell'Associazione;
g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione
sociale.
Essa, composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica
al momento della convocazione, in regola con il versamento
delle quote sociali, può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata
almeno dieci giorni prima della riunione con avviso, affisso
nei locali dell'Associazione, contenente i punti all'ordine
del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché
la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda
convocazione.
Art.12)
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente
del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il
quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma di attività
per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per
l'anno sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte
nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse
nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono
l'Assemblea.
Art.13)
L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato
dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina
a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è
convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente
lo ritengano necessario:
- ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo
degli associati.
Art.14)
In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria,
è regolarmente costituita con la presenza di almeno
la metà più uno dei Soci e delibera validamente
a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni
poste all'ordine del giorno.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e
delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su
tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda
convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima
convocazione.
Art.15)
Per la validità delle delibere riguardanti le lettere
d) (scioglimento dell'associazione) ed e) (modifica dello
statuto associativo) dell'art. 11 del presente statuto, occorre
il voto favorevole di almeno 3/5 dei votanti, i quali rappresentino
almeno la metà più uno dei Soci iscritti.
Art.16)
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene
a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del
codice civile.
Art.17)
Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di
tre ad un massimo di nove membri e resta in carica per cinque
anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
All'interno del Consiglio Direttivo deve essere presente almeno
un Socio Fondatore, (quale garante di neutralità ideologica),
che avrà facoltà di rinuncia a favore degli
altri Soci fondatori.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i
suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.
L'incarico di Presidente o di Vicepresidente può essere
cumulato con tutti gli altri incarichi previsti dal presente
statuto.
Art.18)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente
o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario,
ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal più
anziano dei consiglieri presenti.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà
dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art.19)
Il Consiglio Direttivo :
- cura la realizzazione pratica di tutte le iniziative dell'Associazione,
oltre che la realizzazione tecnica della pubblicazione "Futurando",
avvalendosi di eventuali collaboratori, sia interni che esterni
all'Associazione.
- cura la realizzazione della pagina informativa dell'Associazione
sul periodico "Futurando"
- individua le sedi operative necessarie allo svolgimento
dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali
dell'Associazione;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo
Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei
Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti
all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione
e l'espulsione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le
modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali
alla gestione sociale.
Viene data delega al Consiglio Direttivo di deliberare sugli
eventuali rimborsi spesi o compensi da corrispondere ai membri
del Consiglio Direttivo o ad eventuali collaboratori.
Art.20)
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza
dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della
firma sociale.
Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio
Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica
e cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
In caso di assenza, di impedimento o di espressa delega del
Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente
del Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE
Art.21)
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile
ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell'Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale,
eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento
o il supporto dell'attività istituzionale.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art.22)
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali
di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun
caso.
Queste sono altresì intrasmissibili. Le somme versate
per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione
non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì
intrasmissibili.
Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante
a sostegno economico del sodalizio; non costituiscono pertanto
in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione
a proventi.
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Art.23)
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, che
comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al
trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione
economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione
dell'attività commerciale eventualmente posta in essere
accanto all'attività istituzionale.
Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione
a questo allegata.
Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato
dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione
entro il trenta marzo dell'anno successivo e da questa approvato
in sede di riunione ordinaria.
Art.24)
Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato
dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto
nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimane affisso
nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono
l'Assemblea.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.25)
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea
secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art.15
del presente statuto associativo.
Art.26)
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di
uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone
gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione
è devoluto per fini di pubblica utilità conformi
ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.27)
Il presente statuto sarà pubblicato, per conoscenza,
sui primi numeri del giornale Futurando.
Art.28)
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto
si rimanda alla normativa vigente in materia. |