STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CINQUANTAMILAnoi"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art.1) E' costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile l'Associazione Culturale denominata CINQUANTAMILAnoi.

Art.2) L'Associazione ha sede legale a Perugia, via Annibale Vecchi 31, ed ha durata illimitata.

Art.3) L'Associazione non ha fini di lucro ed è libera ed indipendente da ogni partito politico.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.4) L'Associazione è una libera associazioni tra cittadini d'Europa, senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, ideologia politica od altro, ed esprime il desiderio di vivere insieme un'esperienza morale, culturale e sociale di partecipazione attiva ed indipendente all'evoluzione del sistema politico, economico e sociale del paese e del mondo.
L'Associazione, per questo, promuove innanzitutto servizi di informazione sui diritti del cittadino ed in particolare sui diritti riguardanti la libera circolazione delle idee e le forme di democrazia diretta riconosciute dalle diverse Costituzioni europee nonché dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Allo scopo di agevolare la partecipazione diretta dei cittadini, l'Associazione edita una propria pubblicazione, "FUTURANDO", distribuita gratuitamente.
Attraverso questa iniziativa editoriale, di redazione popolare, si dà la possibilità a chiunque desideri sottoporre all'opinione pubblica le proprie idee (considerazioni, opinioni o proposte su temi di pubblico interesse) di pubblicare gratuitamente un proprio articolo.
L'associazione intende contribuire allo sviluppo culturale e civile dei Soci anche attraverso la costituzione di altri spazi per libere opinioni (sondaggi d'opinione, interviste filmate, talk-show televisivi), allo scopo di contribuire ad una crescita della libertà di espressione ed informazione.
L'associazione si impegna a promuovere i diritti di libera e diretta partecipazione democratica, gestendo iniziative e attività culturali atte a conseguire una più elevata qualità della vita per tutti nonché a offrire un'opportunità di crescita culturale e morale per i Soci.
Per questo l'Associazione si pone come neutrale centro di raccolta delle firme a sostegno di tutto ciò che verrà pubblicato dai Soci sul giornale "FUTURANDO": proposte di legge, petizioni e quant'altro possa costituire un'alternativa di interesse comune.
In tal modo l'Associazione intende favorire la nascita spontanea, intorno ad ogni proposta, di un numero di sostenitori tale da smuovere le autorità competenti ad operare in quella direzione.
L'Associazione si impegna, infatti, a contattare ed informare le autorità pubbliche che in qualche modo possano essere coinvolte dalle proposte più sostenute, per stimolarle ad una dinamica e democratica collaborazione tra governanti e governati.
L'Associazione informa chiunque ne faccia richiesta, tramite l'invio gratuito (salvo le spese di abbonamento postale) della pubblicazione "FUTURANDO", sulla propria attività.
L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi anche attraverso:
- la realizzazione di banchetti su pubbliche vie o piazze per la raccolta delle firme;
- la diffusione della propria attività istituzionale con concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, congressi, tavole rotonde, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- la gestione di strutture pubbliche messe a disposizione degli enti locali al fine di diffondere i benefici della propria attività istituzionale a tutti i cittadini;

Art.5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare e fruire delle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Art.6) I Soci possono essere ordinari e Soci fondatori.
I Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Per assumere la qualifica di Socio ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Qualora si inviino propri articoli, si rinuncia a qualsiasi diritto d'autore e si autorizza l'associazione ad effettuare sintesi che non alterino il contenuto qualora, per motivi di spazio, si rendessero necessarie.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Art.7) I Soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee.

Art.8) I soci sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione, la cui entità e modalità di pagamento vengono determinate dal Consiglio Direttivo.
E' possibile, per particolari motivi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo, essere ammessi come soci anche gratuitamente o con libera sottoscrizione.
Tutti i soci sono altresì tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I Soci espulsi o radiati che con il loro comportamento scorretto hanno arrecato danno all'immagine e al buon nome dell'Associazione saranno riammessi soltanto dopo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
I Soci che arrecano danni materiali alle strutture o attrezzature del circolo, oltre che a rifondere il danno materiale, potranno essere sospesi a tempo determinato o espulsi definitivamente.
Per la riammissione di detti Soci è necessario oltre al delibera favorevole del Consiglio Direttivo una presentazione a garanzia di un altro Socio.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.

Art.11) All'Assemblea sovrana dei Soci spettano i seguenti compiti:
a)discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
f) deliberare su ogni argomento e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'Associazione;
g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Essa, composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, in regola con il versamento delle quote sociali, può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione con avviso, affisso nei locali dell'Associazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art.12) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art.13) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario:
- ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art.14) In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art.15) Per la validità delle delibere riguardanti le lettere d) (scioglimento dell'associazione) ed e) (modifica dello statuto associativo) dell'art. 11 del presente statuto, occorre il voto favorevole di almeno 3/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci iscritti.

Art.16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art.17) Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri e resta in carica per cinque anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
All'interno del Consiglio Direttivo deve essere presente almeno un Socio Fondatore, (quale garante di neutralità ideologica), che avrà facoltà di rinuncia a favore degli altri Soci fondatori.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.
L'incarico di Presidente o di Vicepresidente può essere cumulato con tutti gli altri incarichi previsti dal presente statuto.

Art.18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art.19) Il Consiglio Direttivo :
- cura la realizzazione pratica di tutte le iniziative dell'Associazione, oltre che la realizzazione tecnica della pubblicazione "Futurando", avvalendosi di eventuali collaboratori, sia interni che esterni all'Associazione.
- cura la realizzazione della pagina informativa dell'Associazione sul periodico "Futurando"
- individua le sedi operative necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Viene data delega al Consiglio Direttivo di deliberare sugli eventuali rimborsi spesi o compensi da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo o ad eventuali collaboratori.

Art.20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale.
Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica e cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
In caso di assenza, di impedimento o di espressa delega del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.21) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.22) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Queste sono altresì intrasmissibili. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.


RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art.23) Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, che comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.
Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta marzo dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art.24) Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.


SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.25) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art.15 del presente statuto associativo.

Art.26) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


DISPOSIZIONI FINALI

Art.27) Il presente statuto sarà pubblicato, per conoscenza, sui primi numeri del giornale Futurando.

Art.28) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

EDIZIONI FUTURANDO
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