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DICHIARAZIONE
UNIVERSALE
DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono
la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godano della libertà di parola
e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno
è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo
di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere
il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire,
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
considerato che una concezione comune di questi diritti e
di questa libertà è della massima importanza
per la piena realizzazione di questi impegni,
l'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la
presente DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte
le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione,
il rispetto di questi diritti e di queste libertà e
di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale
e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico internazionale del
paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione
di sovranità.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed
alla sicurezza della propria persona.
Art. 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura
o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Art. 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
Art. 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Art. 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione
o dalla legge.
Art. 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
Art. 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa
penale gli venga rivolta.
Art. 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato,
non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo
il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso.
Art. 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella
sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Art. 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Art. 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in
altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici
o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite.
Art. 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Art. 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del
suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con
il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
Art. 17
1 ) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
Art. 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione tale diritto include la libertà
di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che
in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Art. 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione
e di espressione incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Art. 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica. 2) Nessuno può essere costretto
a far parte di un'associazione.
Art. 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
Art. 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Art. 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana
ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione
sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Art. 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite.
Art. 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Art. 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere
messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Art. 27
1) Ogni individuo
ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Art. 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Art. 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento
e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà
non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto
con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Art. 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato
nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo
o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle
libertà in essa enunciati
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