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Associazione
culturale CINQUANTAMILAnoi
LA COSTITUZIONE ITALIANA
I1 CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista
la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduto
del 22 dicembre
1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
la
Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art.
2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art.
3.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art.
4.
La
Repubblica riconosce a tutti I cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art.
5.
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendo dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento.
Art.
6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.
7.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art.
8.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Art.
9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art.
11.
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art.
12.
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo
I
Rapporti
civili
Art.
13.
La
libertà Personale inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art.
14.
I1
domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
Art.
16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art.
17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art.
18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art.
19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art.
20.
I1
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica
e ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito
da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art.
22.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.
Art.
24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art.
25.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art.
27.
La
responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
Art.
28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
Titolo II
Rapporti
etico-sociali
Art.
29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
I1 matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell'unità familiare.
Art.
30.
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le nonne e i limiti per la ricerca della paternità.
Art.
31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art.
32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art.
33.
L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art.
34.
La
scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.
Titolo III
Rapporti
economici
Art.
35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.
Art.
36.
I1
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
I1 lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art.
37.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre
e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Art.
38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o inte-
grati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffi-
ci locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art.
40.
I1
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che
lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art.
42.
La
proprietà. È pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A
fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità
di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie
di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art.
44.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi
e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art.
45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con
i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art.
46.
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art.
47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice
e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Titolo
IV
Rapporti
politici
Art. 48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini edonne, che hanno raggiunto
la maggiore età.
I1 voto è personale ed eguale, libero e segreto. I1
suo esercizio è dovere civico.
I1 diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
Art.
49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art.
50.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare a cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art.
52.
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
I1 servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art.
53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
I1 sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti
I cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I
Il
Parlamento
Sezione I. - Le Camere.
Art.
55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art.
56.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art.
57.
I1
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
I1 numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art.
58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Art.
59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
I1 Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno il-
lustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art.
60.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art.
61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
Art.
62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presi-
dente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art.
63.
Ciascuna
Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e 1'Ufficio
di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere
e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti
e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art.
66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art.
67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art.
68.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato
o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art.
69.
I
membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
Sezione
II. - La formazione delle leggi.
Art.
70.
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art.
71.
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
Art.
72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
I1 regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli
di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati Internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art.
73.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art.
74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una
nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art.
75.
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore
di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art.
76.
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art.
77.
I1
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art.
78.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
Art.
79.
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno
di legge.
Art.
80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi.
Art.
81.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove
spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.
Art.
82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Titolo II
I1
Presidente della Repubblica
Art.
83.
I1
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza
di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Art.
84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto i cinquanta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art.
85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono pro-
rogati i poteri del Presidente in carica.
Art.
86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione.
Art.
87.
I1
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
I1
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto
o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art.
89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
I1
Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art.
91.
I1
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
i della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo
III
Il
Governo
Sezione I. - II Consiglio dei ministri.
Art. 92.
I1
Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
I1 Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
I1
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art.
94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.
I1 voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art.
95.
I1
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei ministeri.
Art.
96.
I1
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche
se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II. - La Pubblica Amministrazione.
Art.
97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agii impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art.
98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero.
Sezione
III. - Gli organi ausiliari.
Art.
99.
I1
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per
le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art.
100.
I1
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due
Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo
IV
La Magistratura
Sezione
I. - Ordinamento giurisdizionale .
Art.
101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art.
102.
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art.
103.
I1
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.
Art.
104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
I1 Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presiden-
te e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
I1 Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art.
105.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art.
106.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere
la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università
in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
d'esercizio e siano iscritti negli
albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art.
107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie
di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il
loro consenso.
I1 Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
I1 pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art.
109.
L'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione
II - Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra.
Contro le decisioni dei Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.
Art.
112.
I1
pubblico ministero ha I'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art.
113.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.
continua>>>
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